Statuto
TITOLO I
Norme Generali
ART.1 Nozione
Il Sindacato Italiano Lavoratori Militari Marina, di seguito denominato SILMM, è un’associazione sindacale democratica costituita da lavoratori appartenenti alla Marina Militare Italiana.
Ha sede legale a Roma.
Come da atto costitutivo, la sede legale è ubicata in via Palestro 78 (CAP 00185) Roma. L’eventuale cambiamento d’indirizzo non comporta modifica statuaria.
Eventuali cambi di indirizzo saranno deliberati dal Comitato Direttivo Nazionale mentre la Segreteria nazionale provvederà a darne comunicazione agli uffici interessati.
Il SILMM è costituito, amministrato e rappresentato solo ed esclusivamente da personale militare della Marina Militare Italiana, è un’associazione professionale a carattere sindacale cui possono aderire unicamente i militari della Marina Militare Italiana, con esclusione del personale della riserva, in congedo e i militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi. e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART.2 Principi e valori fondamentali
Il SILMM ispira la propria organizzazione interna e la propria attività ai principi ed ai valori della Costituzione Italiana.
Costituiscono principi fondamentali del SILMM il principio di uguaglianza, il principio di non discriminazione, il principio di democraticità, anche quello di democraticità delle forze armate ex art. 52 Cost., il principio di solidarietà ed il principio di neutralità (artt. 97 e 98 della Costituzione). Costituisce altresì principio fondamentale il principio di legalità, con conseguente obbligo di osservanza di tutte le norme dell’Ordinamento Italiano, ritenendosi che non possa realizzarsi alcuna democraticità e libertà senza legalità.
Il SILMM ispira la propria attività al principio di trasparenza nel rispetto delle regole di garanzia della riservatezza, in conformità alla normativa vigente e considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche obiettivo costante ed irrinunciabile della propria azione.
Il SILMM considera la pace tra i popoli valore imprescindibile quale bene supremo dell’Umanità.
Considera la coesione delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutti i lavoratori delle Forze Armate un valore ed un obbiettivo, nonché fattore coadiuvante l’attività di tutela e promozione dei diritti della categoria.
Attribuisce valore primario alla propria autonomia dai partiti, da altre associazioni di categoria, dal Governo, dall'Amministrazione e dalle istituzioni in genere, con obbligo di assoluta estraneità rispetto alle competizioni politiche ed amministrative di qualunque natura e a qualunque livello: comunitario, nazionale e territoriale.
La democrazia ispira i rapporti dell’Organizzazione verso l’esterno, è principio conformatore della vita interna dell’Organizzazione e dell’attività sindacale, costituisce criterio ispiratore delle scelte sindacali, della formazione dei gruppi dirigenti e nella partecipazione delle iscritte e degli iscritti ad ogni aspetto della attività sindacale.
Costituiscono valori anche le libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale in genere, a garanzia della realizzazione di una società democratica, pur con i limiti imposti all’esercizio dei diritti dalle disposizioni vigenti per gli iscritti in qualità di appartenenti alla Marina Militare Italiana.
L’ordinamento interno dell’associazione è democratico con conseguente uguaglianza e parità di posizione di tutti gli iscritti e le iscritte, senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, grado, qualifica o funzione professionale all’interno della Marina Militare Italiana.
L’adesione è volontaria e con l’iscrizione sono automaticamente accettati i principi e le norme dello Statuto.
ART.3 Finalità - Obiettivi - Attività
Il SILMM persegue la difesa dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate anche nell’interesse della collettività.
Il SILMM si adopera per la realizzazione dei valori di confederalità con altre Associazioni costituite da lavoratori di altri Corpi militari nel rispetto della piena autonomia di ciascuna organizzazione sindacale, ove a ciò non ostino norme di legge e regolamentari.
Il SILMM è un’organizzazione di natura programmatica, è unitaria e democratica.
Il SILMM considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.
Il SILMM, nel pieno rispetto dei principi statutari (Art. 2), delle norme della Costituzione della Repubblica e dell’Ordinamento Italiano, espleta attività di tutela professionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, nei limiti imposti dalle vigenti e future disposizioni, nelle modalità e con i limiti normativamente previsti, nella contemporanea considerazione e attuazione, per quanto possibile e rientrante nell’oggetto associativo, della domanda di sicurezza, di legalità e di giustizia della collettività.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi Il SILMM:
- si adopera per la predisposizione e proposizione di progetti di legge aventi ad oggetto la disciplina dei limiti all’esercizio delle libertà sindacali dei militari e delle condizioni di esercizio di quelle libertà, in conformità alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018;
- si attiva con iniziative di approfondimento, studio e confronto della istituzione della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, al fine di promuovere la cultura di una moderna politica della legalità e della tutela dei diritti fondamentali della persona;
- si attiva al fine di assicurare il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, con i limiti d’esercizio imposti dalla normativa, studiando modalità in grado di realizzare il generale avanzamento dei diritti civili, politici e sindacali di tutti gli appartenenti ai Corpi di polizia ed alle forze militari in armonia con le esigenze imprescindibili ed i fini istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza di ciascuna Forza;
- si attiva per realizzare le migliori condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, sul piano normativo, economico, del trattamento generale a tutti i livelli e delle pari opportunità professionali;
- promuove la formazione degli iscritti e delle iscritte della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, da considerare quale risorsa strategica per l'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione;
- si attiva nel processo di democratizzazione della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate attualmente in ossequio all’art. 52 della Costituzione;
- fornisce assistenza anche qualificata agli iscritti e alle iscritte della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate nelle controversie e nelle problematiche derivanti e comunque connesse con il rapporto di lavoro alle dipendenze del Comando di appartenenza e nella tutela dei diritti sindacali;
- fornisce servizi diversificati a vantaggio dei propri iscritti tra cui, ma non solo, i servizi di assistenza fiscale e di patronato sia direttamente che in virtù di apposite convenzioni con terzi soggetti;
- promuove iniziative organizzative, politiche, legislative e sociali a tutela del personale della Marina Militare Italiana e del personale di tutte le Forze Armate in quiescenza;
- sviluppa e partecipa al dibattito sui temi della sicurezza, della legalità, e sui modelli delle forze militari e di polizia e del loro necessario coordinamento, delle strategie delle forze dell'ordine, che contribuiscano all’aumento del livello di sicurezza pubblica e difesa della Patria.
ART.4 Divieti
È fatto divieto agli iscritti e alle iscritte al SILMM di esercitare il diritto di sciopero.
È fatto divieto di creare federazioni, confederazioni e/o affiliazioni e comunque di aderire a Organizzazioni Sindacali costituite da personale non militare o a più APSCM contemporaneamente. È in ogni caso consentita la costituzione di confederazioni e/o affiliazioni tra il SILMM ed Associazioni costituite da lavoratori di altre amministrazioni militari.
IL SILMM dichiara la propria estraneità ai partiti e movimenti politici, oltre che la propria neutralità nelle competizioni politiche.
Sono vietate le manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio, come è vietato sollecitare o invitare agli appartenenti alle Forze Armate a parteciparvi.
Ogni carica direttiva è soggetta alle limitazioni previste dall’art. 8 co. 4, della L. 46/2022, in circa la durata dell’incarico e la rieleggibilità, fatte salve eventuali successive modifiche della l. 46/2022 sul punto.
ART.5 Principi ispiratori
Il SILMM si ispira, nello svolgimento della propria azione, ai valori ideali e culturali della Costituzione Italiana nonché a quelli di confederalità, purché non in contrasto con le disposizioni vigenti per gli appartenenti della Marina Militare Italiana e alle altre Forze Armate, ivi comprese le norme del D. Lgs. 66/2010 e del collegato regolamento.
Il SILMM persegue il fine della realizzazione di congrue relazioni sindacali per la tutela degli iscritti e delle iscritte.
ART.6 Iscrizione al SILMM
L'iscrizione avviene mediante domanda alla Struttura Territoriale competente attraverso la sottoscrizione della relativa “delega sindacale”. Con la sottoscrizione della delega sindacale il lavoratore autorizza l’Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta sulla propria retribuzione con versamento della stessa nelle casse del SILMM.
A tutela del SILMM, la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, nonché di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche, a carattere fascista o razzista).
Le situazioni previste dal precedente comma costituiscono causa di cessazione del rapporto associativo con il SILMM.
ART.7 Diritti delle iscritte e degli iscritti
Le iscritte e gli iscritti hanno uguali diritti. In applicazione del principio democratico che anima la vita interna del SILMM, hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero ed il proprio diritto di critica. Ogni iscritta e ogni iscritto, ha diritto di concorrere, secondo le regole dell'Organizzazione, di cui alle norme che seguono ed agli appositi regolamenti, alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti ed interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei servizi organizzati dalle strutture interne.
IL SILMM adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'Organizzazione da parte delle iscritte e degli iscritti, anche attraverso la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del Sindacato ai vari livelli e nei diversi settori di iniziativa. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati degli addebiti mossi alla loro attività e alla loro condotta, ad esercitare pienamente la difesa delle proprie ragioni ed a ricorrere dinanzi agli organismi del SILMM a ciò deputati secondo le regole statutarie contro le decisioni adottate nei loro confronti.
Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente agli atti e fatti contrari ai principi statutari, anche attraverso l'attivazione delle procedure di garanzia statutaria e di giustizia interna. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettrici/elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Il voto è eguale, libero, personale o, quando previsto, espresso a mezzo delle delegate/delegati. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell’Organizzazione – posizioni collettive di minoranza o di maggioranza.
Qualsiasi iscritto/a ha facoltà di richiedere copia degli atti interni (delibere, votazioni, relazioni, processi verbali, dichiarazione dei militari che ricoprono cariche elettive) ai sensi dell’art. 15, comma 1, L. 46/2022.
ART.8 Doveri delle iscritte e degli iscritti
Le iscritte e gli iscritti partecipano all'attività del SILMM, contribuiscono al suo finanziamento alle norme del presente Statuto nonché ai provvedimenti deliberati dagli organi statutari e dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
Le iscritte e gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi e le disposizioni del presente Statuto.
Qualora ricoprano incarichi dirigenziali, o siano componenti degli organismi statutari a tutti i livelli territoriali, sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena consapevolezza delle responsabilità che ne derivano, nei confronti del SILMM, dell’Amministrazione di appartenenza e delle iscritte ed iscritti rappresentati, garantendo attraverso comportamenti coerenti la difesa dell’unità e dell’immagine del SILMM, nonché la correttezza dell’azione sindacale nel rispetto del presente Statuto e delle norme esterne nello stesso richiamate.
L’attività sindacale è svolta ed esercitata esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio, fatte salve successive modifiche alla legge n. 46 del 28/04/2022, che interverranno sul tema.
ART.9 Democrazia sindacale
Il SILMM è costituito democraticamente e agisce nel rispetto del vincolo democratico che deve ispirare la propria azione all’interno ed all’esterno.
Il principio di democraticità interno del SILMM è garantito mediante:
1. lo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione, dalle norme per l'indizione dei congressi straordinari; dall'elezione negli stessi Congressi degli organismi dirigenti con la necessaria precisazione che le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate, per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo, raggiungibile per non più di una volta, dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
2. l'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto;
3. la massima partecipazione, statutariamente prevista, di ogni iscritta e di ogni iscritto all'attività del SILMM e la partecipazione alla scelta anche elettiva dei componenti degli organismi dirigenti della stessa, secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto;
4. l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'Organizzazione ai vari livelli;
5. la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte e degli iscritti, e la previsione della convocazione straordinaria delle stesse, a norma del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari;
ART.10 Norme generali di funzionamento degli organismi statutari
La riunione degli organismi statutari nazionali è decisa dalla Segreteria Nazionale e convocata dal Segretario Generale, dal Segretario Organizzativo o da altro Segretario componente della Segreteria Nazionale all’uopo incaricato.
Allo stesso modo viene convocata la riunione degli organismi ai livelli territoriali. Qualora 1/3 dei componenti dell'organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale di riferimento, a seconda del livello territoriale coinvolto, ha l'obbligo di convocarlo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e di avvisare senza ritardo tutta la Segreteria della Struttura superiore. Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria del livello territoriale superiore, che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.
La richiesta di convocazione di 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale deve essere assolta entro 15 (quindici) giorni, con convocazione dell’adunanza nello stesso termine.
Gli organismi territoriali, al momento della convocazione degli organismi collegiali, hanno l'obbligo, contestualmente alla convocazione, di darne comunicazione all'organismo del livello territorialmente superiore.
La convocazione del Comitato Direttivo deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza che, comunque, vanno sempre preventivamente discussi e concordati con la Struttura superiore.
Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto o dalle norme regolamentari, le riunioni degli organismi del SILMM sono validamente costituite quando risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Marina Militare Italiana, che abbiano sottoscritto e rilasciato la delega sindacale, purché in regola con il pagamento del contributo associativo.
Tutte le cariche direttive sono elettive.
La Struttura Nazionale nell’organismo della Segreteria Nazionale svolge il ruolo di Centro Regolatore dei conflitti interni a tutti i livelli.
ART.11 Incompatibilità
Il SILMM ritiene imprescindibile salvaguardare la massima unità della compagine sindacale sia nella pianificazione dell’azione sindacale che nella attività concreta, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dall’Organizzazione nel suo insieme.
Il SILMM ripudia ogni logica di tipo corporativo.
L'autonomia e l’indipendenza degli organismi statutari si realizza mediante la separazione delle attribuzioni e dei compiti ed è garantita dalle disposizioni sulle incompatibilità, oltre che da quelle disciplinanti il divieto di cumulo degli incarichi di cui alla disposizione che segue.
L’incompatibilità è disciplinata dalle disposizioni seguenti:
-
L’incarico quale Presidente e/o componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con quello di Comandanti di Enti, Caserme, Unità Navali o Comandi Territoriali e similari anche a livello superiore. L’incompatibilità è tale anche nel caso di funzione dirigenziale di comando legittimato a svolgere attività di contrattazione nell'ambito territoriale di rappresentanza Provinciale, di Area e Nazionale;
-
L’incarico quale Presidente e/o componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con l'incarico di dirigente di ufficio articolato su base interprovinciale legittimato a svolgere attività di contrattazione.
-
Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con la partecipazione attiva a qualunque livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale;
-
Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con l’appartenenza a organi direttivi nazionali di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché ad organi esecutivi degli stessi;
-
Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con la carica di componente delle assemblee elettive dell'Unione Europea e quelle dello Stato;
-
Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con l’assunzione di incarichi di Governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali.
-
Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con ogni altra carica, a qualsiasi livello, in ogni altra diversa organizzazione, società, Ente o Istituzione Sociale organica che dipenda o faccia parte di organizzazione che per legge, per struttura, per emolumenti, per finalità ed obbiettivi istituzionali e/o qualsivoglia altro coinvolgimento economico, faccia riferimento al “datore di lavoro”.
L'iscritta o l’iscritto che si trovi in una delle condizioni sub n. 1, 2, 3, 4 e 7 deve optare per un solo incarico, con dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal suo conferimento.
Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione l’iscritto decade dalla carica sindacale.
La candidatura alle assemblee sub n. 5 comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione della qualifica di componente o Presidente degli organismi dirigenziali.
Con riferimento alla fattispecie sub n. 6, l’incompatibilità si configura con l'accettazione dell’incarico quale componente dell’esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale. L'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva non può fare parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.
Compete alla Segreteria territoriale di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.
Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato e risolto dal Comitato Direttivo Nazionale.
La decadenza dalla carica per incompatibilità opera automaticamente.
ART.12 Cumulo di cariche
È vietato il cumulo tra le seguenti cariche statutarie: Segretario Generale della Segreteria Nazionale, Segretario Generale di Area, componente della Segreteria Nazionale o di Area, Presidente degli organismi statutari interni, sia a livello nazionale che territoriale.
L'iscritto o l’iscritta che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal conferimento. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione, l’iscritto o l’iscritta decade dalla nuova carica.
TITOLO II
Delle strutture e delle forme organizzative
ART.13 Struttura organizzativa
L'Assemblea degli iscritti e delle iscritte integra la rappresentanza di base e la prima istanza congressuale. L'Assemblea degli iscritti/iscritte elegge la Segreteria delle Sezioni Sindacali di Base, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori.
Il SILMM si articola nelle seguenti strutture:
- Sezioni Sindacali di Base;
- Strutture Territoriali di Area
- StrutturaNazionale.
ART.14 Organi e natura degli stessi
Sono Organi interni del Sindacato che operano per il perseguimento dei fini statutari secondo le rispettive attribuzioni:
-
Il Congresso, quale organo di direzione e di individuazione delle finalità e degli obiettivi del Sindacato;
-
Il Comitato Direttivo, quale organo di direzione politica e di indicazione delle finalità del Sindacato, tra un Congresso e l’altro;
-
La Segreteria a qualunque livello territoriale, quale organo esecutivo;
-
L'Assemblea Nazionale dei delegati, quale organo consultivo;
-
Il Collegio dei Sindaci Revisori e l’Ufficio Centrale Ispettivo quali organi di controllo;
-
Il Collegio Statutario Nazionale, quale organo di garanzia statutario;
-
Il Collegio dei Probiviri, quale organo di giustizia interna.
ART.15 Il congresso
Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle articolazioni della struttura organizzativa territoriale.
È convocato ordinariamente ogni quattro anni dal Comitato Direttivo, fatta eccezione per il I° Congresso SILMM (vedi art. 38) e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno 1/3 delle iscritte/iscritti.
Il Comitato Direttivo Nazionale predisporrà ed approverà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, il regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei principi e delle regole del presente Statuto.
L'ordine del giorno del Congresso è formulato dal Comitato Direttivo Nazionale e reso noto almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione del Congresso stesso.
Le stesse modalità vengono seguite per il Congresso Nazionale, Territoriale di Area e della Sezione sindacale di Base. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle iscritte/iscritti nella modalità previste dal Regolamento congressuale.
Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati/delegate ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo deliberante dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere.
I congressi straordinari ai vari livelli sono convocati secondo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma 2.
Spetta al Congresso:
- definire gli orientamenti generali e le finalità del SILMM vincolanti per tutte le strutture ai diversi gradi e livelli territoriali tra un Congresso e l’altro, nel rispetto dello Statuto e delle regole alle quali esso si richiama e si ispira;
- eleggere i seguenti organismi: il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Collegio Statutario e l'Ufficio Ispettivo Centrale.
Il Congresso delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del SILMM. Le delibere indicate sono valide solo se adottate con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1475 Cod. Ord. Mil., le modifiche dello Statuto deliberate dal Congresso sono sottoposte al previo assenso ministeriale.
Adottata la delibera da parte del Congresso in ordine alla futura modifica statutaria, la delibera verrà trasmessa agli organi ministeriali competenti al rilascio dell’assenso sullo Statuto contenente la modifica, unitamente alla bozza dello Statuto modificato con contestuale richiesta di assenso ministeriale.
Lo Statuto nel testo modificato entrerà in vigore solo previa comunicazione dell’assenso ministeriale, mentre nelle more sarà vigente il testo dello Statuto antecedente all’assenso.
Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri delle delegate e dei delegati.
ART.16 Congresso straordinario
Il Congresso Straordinario è convocato su richiesta motivata di un numero di iscritti pari ad 1/3 degli iscritti con riferimento al congresso nazionale ed a 1/2 con riferimento al congresso territoriale di Area. Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite e consegnate al Centro Regolatore esercitato dalla Segreteria Nazionale.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle firme, il Centro Regolatore dovrà convocare il Congresso Straordinario secondo quanto previsto dall'art. 15 (Congressi).
In caso di Congresso straordinario nazionale, spetta al Comitato Direttivo nazionale convocare entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario.
Il Congresso Straordinario, a qualsiasi livello, può essere convocato, con richiesta motivata, dal Segretario Generale.
ART.17 Sezione sindacale di base
La Sezione sindacale è la struttura di base del SILMM. Prende il nome del posto di lavoro e della località ove ha sede. La sezione sindacale è formata dagli iscritti del posto di lavoro. Nei luoghi di lavoro con meno di 5 (cinque) iscritti si può procedere alla nomina di un Rappresentante. Nei luoghi con più di 5 iscritti si procede all’elezione di un Segretario/Segretaria di Base o di una Segreteria di Base in occasione dei Congressi.
È sede di confronto delle scelte del SILMM nonché sede di direzione programmatica e decisione in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza.
Essa assolve ai seguenti compiti: provvede all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro; conduce, d'intesa con la Segreteria Territoriale di Area, il confronto con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità, mense e altre materie di competenza previste dalla legge; vigila sull'applicazione degli accordi; organizza il Congresso e le assemblee di iscritti/iscritte della Sezione sindacale; elegge il Rappresentante o il Segretario e la Segreteria della Sezione sindacale; elegge i delegati per il livello congressuale superiore.
ART.18 Struttura territoriale di area
La Struttura Territoriale di Area rappresenta il SILMM nell’Area Geografica di riferimento ed attua l’attività di rappresentanza decentrata nell'ambito delle direttive generali del Sindacato. Elabora la politica sindacale dell’area di pertinenza, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, garantisce la circolazione dell'informazione, assicura i compiti di formazione sindacale, attiva servizi e centri di consulenza per le iscritte e gli iscritti e raccorda la propria azione con la Struttura Nazionale. Coordina, d'intesa con le Segreterie di Sezione, la concertazione del proprio livello. Assicura, d'intesa con le Strutture di Sezione, il supporto organizzativo nei confronti di queste ultime, per quei servizi che possono essere utilmente centralizzati a livello di Area.
Ha compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture territoriali subalterne, di studio, ricerca, approfondimento e di rappresentanza del SILMM nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza territoriale ed interregionale.
Organi della Struttura Territoriale di Area sono: il Congresso di Area; il Comitato Direttivo di Area; la Segreteria Area; il Collegio dei Sindaci Revisori.
ART.19 Congresso territoriale di area
Il Congresso di Area è propedeutico al Congresso Nazionale. Ha i seguenti compiti: nell’ambito delle finalità decise dal Congresso Nazionale e dal Direttivo Nazionale tra un congresso e l’altro, esamina e discute le politiche e l'attività del SILMM sul territorio di competenza e ne stabilisce gli indirizzi; in conformità ed in armonia con gli indirizzi decisi dal Congresso Nazionale discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto; discute e vota i documenti congressuali di Area; elegge il Comitato Direttivo di Area, il Collegio dei sindaci revisori e i delegati e le delegate al livello congressuale superiore.
Il Direttivo di Area elegge il Segretario Generale di Area e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria di Area.
ART.20 Organi territoriali di area
Sono organi territoriali di Area: il Congresso di Area, il Comitato Direttivo di Area, la Segreteria di Area ed il Collegio dei sindaci revisori. Hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale.
I Segretari Generali di Area sono eletti dal Comitato Direttivo di Area. I Segretari Generali di Area sono componenti di diritto del Comitato Direttivo Nazionale. Il Segretario Generale di Area neo eletto propone al Direttivo la composizione della Segreteria di Area indicando i segretari.
ART.21 Identificazione delle strutture territoriali di area
Sono identificate le seguenti strutture di area:
- Area Marina NORD, comprendente le Seguenti Regioni: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta;
- Area Marina CENTRO, comprendente le seguenti Regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Toscana;
- Area Marina SUD, comprendente le seguenti Regioni: Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria;
- Area Marina SARDEGNA e isole minori;
- Area Marina SICILIA e isole minori.
ART.22 Militari impiegati in organismi internazionali e/o in ambasciate all’estero
I militari stabilmente impiegati in organismi internazionali e/o in ambasciate all’estero, per periodi non inferiori all’anno, e in ogni caso tutti coloro che siano privati della sede di servizio in territorio nazionale, sono rappresentati dalla Struttura Nazionale. La quota parte di retribuzione relativa alla delega sindacale di ciascuno di costoro è riscossa dalla Segreteria Nazionale che ne curerà la ripartizione tra le segreterie provinciali in conformità agli obiettivi stabiliti dal Direttivo Nazionale.
ART.23 Struttura nazionale
La Struttura Nazionale svolge il ruolo indicato dall'art. 10 dello Statuto quale Centro Regolatore attraverso la Segreteria Nazionale.
La struttura nazionale agisce in ogni caso attraverso la Segreteria Nazionale.
Provvede alla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale. La struttura nazionale esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta gli interessi dei lavoratori nell’ambito della concertazione/contrattazione con l’istituzione di riferimento, interviene sulle questioni inerenti al rapporto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati in conformità della normativa vigente che disciplina le attribuzioni, compiti e limiti dell’attività sindacale dei sindacati tra militari; coordina e sovrintende alla gestione delle politiche sindacali nazionali; coordina le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria; definisce le politiche organizzative, della formazione e dell'informazione.
Organi della Struttura nazionale sono: il Congresso Nazionale; il Comitato Direttivo Nazionale; la Segreteria Nazionale; il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; il Collegio dei Probiviri; il Collegio Statutario Nazionale; l’Ufficio Ispettivo Centrale; l’Assemblea nazionale dei delegati.
ART.24 Congresso nazionale
Il Congresso Nazionale ha i seguenti compiti: elabora le linee di politica sindacale del SILMM che devono essere osservate da tutte le Strutture; elegge il Comitato Direttivo Nazionale; elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; elegge il Consiglio dei Probiviri; elegge il Collegio Statutario Nazionale e l’Ufficio Ispettivo Centrale; approva le modifiche dello Statuto.
Solo al Congresso Nazionale compete il potere di deliberare l'eventuale scioglimento del SILMM. La deliberazione di scioglimento del Sindacato è validamente adottata solo se preventivamente indicata nell'ordine del giorno di convocazione del Congresso e solo ove adottata con la maggioranza qualificata di 3/4 dei delegati al Congresso stesso. Per il caso di scioglimento con la stessa delibera deve essere disciplinata la destinazione del patrimonio del SILMM che, qualsiasi sia stata la causa che abbia determinato lo scioglimento del Sindacato, dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra organizzazione sindacale analoga o a fini di pubblica utilità, salvo differente destinazione imposta per legge.
ART.25 Comitato direttivo nazionale
Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante del SILMM tra un Congresso e l'altro.
Al Comitato Direttivo è attribuita la direzione politica del Sindacato nell'ambito ed in conformità degli orientamenti adottati dal Congresso Nazionale nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto. Adotta le decisioni aventi ad oggetto le iniziative di portata generale, verifica i risultati dell'attività sindacale, assicura il coordinamento delle strutture in cui il Sindacato è articolato, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.
Al Comitato Direttivo Nazionale compete la decisione e deliberazione, in apposite sessioni, sulle questioni disciplinate dall’art. 9 del presente Statuto; sulle percentuali di riparto della canalizzazione delle risorse; sulla corretta applicazione di regole amministrative; di regole inerenti la vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.
Ognuna di queste deliberazioni deve contenere l’indicazione delle conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse. Nei casi più gravi può essere decisa l'interruzione dell’eventuale rapporto di affiliazione, la cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale, salvo le ulteriori di competenza.
Il Comitato Direttivo Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria Nazionale, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno precedente. Per il caso in cui un organo direttivo o esecutivo assuma e confermi posizioni e/o comportamenti incompatibili con l'appartenenza al SILMM, perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le norme amministrative, con le regole dell’ordinamento italiano anche quelle specificamente applicabili agli appartenenti ai Corpi militari, o ostative alla corretta direzione della struttura, con pericolo di compromissione degli interessi e/o dell'immagine del SILMM, il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare, in casi eccezionali e con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegate/delegati con funzioni di verifica ed istruttoria finalizzate all’accertamento delle condotte per l’assunzione delle decisioni del caso ed alla risoluzione delle criticità.
Nella delibera del Comitato Direttivo Nazionale del SILMM dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i tre mesi.
Qualora persistano le criticità riscontrate, anche prima del decorso del termine di cui sopra, previa rendicontazione delle delegate/delegati incaricati al Comitato Direttivo Nazionale anche sulla possibilità effettiva di eliminazione delle criticità con ripristino della regolarità, il Comitato Direttivo Nazionale potrà deliberare di dare avvio alla gestione straordinaria (Commissariamento) dell’organismo compromesso con contestuale nomina di un Commissario straordinario che, esercitando i poteri dell’organismo disciolto, si adopererà per ristabilire le condizioni di una positiva direzione e provvederà ad organizzare, entro sei mesi dalla propria nomina, il Congresso straordinario della struttura interessata. La delibera di gestione straordinaria del Comitato Direttivo deve essere motivata.
Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un Commissario straordinario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari per l’eliminazione delle criticità e senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Il Comitato Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso, che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro possono essere ripianate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Comitato Direttivo medesimo.
Sono componenti di diritto del Comitato Direttivo i Segretari Nazionali.
Partecipano come uditori, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri (1a e 2a sezione), il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il presidente del Collegio Statutario Nazionale, il presidente dell'Ufficio Ispettivo Centrale.
Il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio Ispettivo, del Collegio dei sindaci, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Statutario, nelle forme previste dal presente Statuto.
Il Comitato Direttivo si doterà di un regolamento per disciplinare il funzionamento proprio dell’organo così da garantire la correttezza dell’attività dell’organismo medesimo, in conformità delle disposizioni del presente Statuto che devono ritenersi prevalenti per il caso di contrasto tra norme.
Il Comitato Direttivo è retto da un Presidente o una Presidenza elettiva.
Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza, su preciso ordine del giorno, in accordo con la Segreteria Nazionale, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo organo.
Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria. Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.
ART.26 Segreteria nazionale
La Segreteria Nazionale esegue e da concreta attuazione alle decisioni del Comitato Direttivo e del Congresso Nazionale assicurando la corretta e continuativa gestione del SILMM.
La Segreteria assume anche la funzione di Centro Regolatore.
Risponde della propria attività al Comitato Direttivo Nazionale.
La Segreteria Nazionale decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo in un'apposita riunione.
La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale., in conformità delle disposizioni del presente Statuto che devono ritenersi prevalenti per il caso di contrasto tra norme.
La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana del SILMM e mantiene un contatto permanente e qualificato con tutti gli interlocutori, ivi comprese le strutture territoriali del Sindacato.
Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, non differibili, con obbligo di ratifica da parte dell’organismo competente.
La Segreteria presenta al Comitato Direttivo, per l'approvazione, i bilanci dell’Organizzazione. La rappresentanza legale del SILMM di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Segretario Generale che a sua volta può delegare altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria Nazionale, ad operare in nome e per conto del medesimo con riferimento a specifiche questioni di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto che precede è affidata ad altro componente della Segreteria.
ART.27Assemblea dei delegati
L'Assemblea nazionale dei delegati del SILMM è il più significativo momento di consultazione sulle scelte politiche fondamentali tra un congresso e l’altro. Essa è composta da quanti rivestono cariche di direzione, dal Comitato Direttivo Nazionale, dalle Segreterie Territoriali, nonché da delegati di posti di lavoro individuati con modalità decise dal Comitato Direttivo Nazionale. Essa viene convocata dal Comitato Direttivo Nazionale, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita del SILMM.
ART.28 Collegio dei sindaci revisori
Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa contabile del SILMM. Esso è composto da non meno di 3 (tre) componenti effettivi con altrettanti supplenti. Il Collegio dei sindaci revisori predispone la relazione esplicativa del bilancio del SILMM; controlla periodicamente l'andamento amministrativo-contabile e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Il Collegio dei sindaci revisori presenta al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo antecedente il Congresso stesso a decorrere da tale data.
Per tale ragione e per garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche le Strutture devono tenere la contabilità e la documentazione economico-finanziaria a disposizione del Collegio dei sindaci revisori competenti e della Segreteria Nazionale.
Il Collegio dei sindaci revisori elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere alle sostituzioni. I componenti del Collegio dei sindaci revisori partecipano, senza diritto di voto, unicamente alle riunioni dei rispettivi Comitati Direttivi quando è in discussione il bilancio. Le Segreterie Nazionale e di Area presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo ai rispettivi Collegi dei sindaci revisori e questi riferiscono con relazione scritta ai rispettivi Comitati Direttivi.
ART.29 Collegio dei probiviri - Composizione
Il Collegio dei Probiviri è l'organo Nazionale di giustizia interna del SILMM; si articola in due Sezioni. Ogni Sezione è composta da 3 (tre) componenti effettivi ed altrettanti supplenti, tutti rieleggibili. È eletto dal Congresso con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra soggetti con riconosciuta esperienza di diritto e autonomia, come meglio stabilito dall’afferente Regolamento. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio dei Probiviri, il numero di supplenti si riducesse a 2, il Comitato Direttivo competente può provvedere alle sostituzioni, con voto a maggioranza dei 3/4 dei votanti. I componenti del Collegio dei Probiviri hanno vincolo di riservatezza sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa, tranne che successivamente, dopo l’approvazione e la comunicazione delle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle stesse. Nel Collegio dei Probiviri il soggetto cui compete l'istruttoria non può coincidere con chi esprime il giudizio finale. Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Collegio dei Probiviri, esercitato sia sull'intero Collegio sia sui singole/singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione dell’organo. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
ART.30 Collegio statutario nazionale
Il Collegio Statutario Nazionale è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti delle Strutture e degli organismi del SILMM. Esso è composto da 5 (cinque) componenti effettivi ed altrettanti supplenti - invitati permanenti - con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti. Il Collegio Statutario Nazionale è eletto a voto palese dal Congresso Nazionale a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti con un minimo di 4 (quattro) anni di iscrizione al SILMM con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti del Collegio Statutario Nazionale, il numero dei supplenti si riducesse a 3 (tre), il Comitato Direttivo Nazionale può provvedere a sostituzione con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti.
Il Collegio Statutario Nazionale elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Consiglio stesso. Il Collegio Statutario Nazionale, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni assunte dagli organi del SILMM, con la possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati in violazione delle disposizioni statutarie. Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l’Organizzazione, il Collegio Statutario Nazionale trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Consiglio dei Probiviri di riferimento per quanto di competenza. Il Collegio Statutario Nazionale del SILMM ha competenza sull'attività delle strutture di livello inferiore. Le decisioni del Collegio Statutario Nazionale sono assunte con maggioranza assoluta dei componenti. Le modalità di procedura e funzionamento interno dei Collegio Statutario nazionale sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.
TITOLO III
Dell'amministrazione
ART.31 Contributi sindacali
Il SILMM non ha scopo di lucro. E’ dotato di autonomia finanziaria (in ossequio alla circolare). Le entrate sono costituite dai versamenti conseguenza della contribuzione volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori militari della Marina Militare Italiana che sottoscrivono la delega sindacale quale adesione all’organizzazione e autorizzano l’Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta mensile della quota sindacale sulla retribuzione spettante al lavoratore con conseguente versamento nelle casse del Sindacato.
Le contribuzioni versate dalle lavoratrici e dai lavoratori militari sono patrimonio collettivo del SILMM e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le Strutture mediante il metodo della canalizzazione. Non è ammessa per alcuna Struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre Strutture. Le regole sul finanziamento e sui riparti sono stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale con apposito regolamento.
ART.32 Attività amministrativa
L'attività amministrativa del SILMM deve essere finanziata nel rispetto del principio della economicità, assicurando che la politica delle entrate e delle uscite sia correlata alle esigenze da soddisfare ed alle effettive risorse di cui ciascuna Struttura dispone.
Deve essere assicurata la regolarità della documentazione contabile.
Nella gestione patrimoniale e delle risorse economiche deve essere assicurata la massima correttezza e trasparenza.
La gestione e l’uso delle risorse rispondono a criteri di verità, chiarezza, trasparenza e tracciabilità. A tal fine vigono le seguenti norme:
-
obbligo di predisposizione annuale, da parte della Segreteria di ciascuna Struttura, con uso della stessa modulistica, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute;
-
il Comitato Direttivo di ogni Struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
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ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, del Direttivo della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
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i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra gli iscritti e fra gli iscritti alle rispettive Strutture.
Ciascuna Struttura Territoriale di Area invierà alla Segreteria Nazionale i bilanci approvati - preventivo e consuntivo - entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione.
Il Comitato Direttivo Nazionale del SILMM delibera, approvandolo con maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell’amministrazione, approvando anche i relativi modelli per la gestione unitaria delle risorse.
ART.33 Autonomia giuridico amministrativa
Le Strutture Territoriali di Area del SILMM sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome. Pertanto, salvo quanto stabilito dalla Legge, Strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altra Struttura. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte dai singoli dirigenti, al di fuori delle decisioni adottate dagli organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole dell'Organizzazione che comportino oneri e aggravi per le Strutture dirette, il SILMM e le Strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie per i danni economici prodotti.
Il SILMM non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative.
ART.34 Ufficio centrale ispettivo
L'Ufficio Ispettivo Centrale è organo di rilevanza nazionale composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti ed ha il compito di verificare la corretta e regolare canalizzazione delle risorse. Le ispezioni si attivano automaticamente ad ogni cambio del Segretario Generale.
Le modalità di procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.
TITOLO IV
Della giustizia interna
ART.35 Sanzioni disciplinari
È passibile di sanzione disciplinare l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altre iscritte e altri iscritti, o risulti lesivo per l'Organizzazione sindacale, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
- biasimo scritto;
- sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritta o iscritto;
- in caso di iscritta o iscritto con incarichi statutari di qualsiasi livello, sospensione da tutte le cariche sindacali ricoperte per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni;
- in caso di iscritta o iscritto con incarichi statutari di qualsiasi livello, destituzione da tutte le cariche sindacali;
- espulsione dall'Organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo ed alla gravità dell'infrazione, per:
- comportamenti in contrasto con i principi fondamentali e le regole dello Statuto; con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti degli organi statutari;
- molestie e ricatti sessuali;
- atti affaristici o di collusione;
- reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione.
La decisione assunta dalla Segreteria di appartenenza deve essere ratificata dal competente Comitato Direttivo entro 30 (trenta) giorni. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. È facoltà dell’iscritto, destinatario di tale provvedimento, entro 30 (trenta) giorni investire della contestazione della misura il Collegio dei Probiviri che deciderà l’esito della sospensione.
Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale da parte delle Segreterie delle Strutture interessate della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'Organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'Organizzazione.
ART.36 Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle iscritte e degli iscritti al SILMM. Ogni iscritta o iscritto ha diritto a due livelli di giudizio. Il Collegio dei Probiviri si articola in due Sezioni composte da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti ciascuna. La 1a sezione è competente in prima istanza. La 2a sezione decide sulle contestazioni delle decisioni assunte dalla 1a sezione, limitatamente alla verifica della regolarità delle procedure seguite. Le decisioni delle sezioni del Collegio dei Probiviri sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le procedure di costituzione, nonché quelle per l'adozione dei provvedimenti disciplinari ed il funzionamento interno del Collegio, sono determinate con apposito regolamento predisposto dalla 2a Sezione del Collegio dei Probiviri e approvato dal Comitato Direttivo Nazionale del SILMM.
Resta inteso che il Regolamento deve prevedere che il provvedimento sanzionatorio sia motivato, basato su fatti provati mediante istruttoria, adottato garantendo il diritto di partecipazione dell’inquisito attraverso il soddisfacimento dell’imprescindibile diritto al contraddittorio e di difesa; in ogni caso previa contestazione degli addebiti.
ART.37 Ricorsi
Il diritto alla difesa nell’ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti ed estrarne copia, il diritto di presentare memorie e di essere sentiti personalmente.
Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione formale in 1a istanza alla 1a Sezione del Collegio dei Probiviri ed in 2a istanza alla 2a Sezione del medesimo Collegio.
TITOLO V
Norme transitorie
ART.38 I congresso nazionale
Il I° Congresso Nazionale dovrà essere tenuto entro e non oltre 1 anno decorrente dalla data di costituzione del Sindacato.
Nello stesso termine dovranno essere tenuti tutti i Congressi ai vari livelli territoriali previsti dal presente Statuto.
Nelle more della celebrazione del I° Congresso e dei Congressi ai vari livelli territoriali, verranno costituiti organismi provvisori.
ART.39 Organismi provvisori
Sono organismi provvisori:
- Il Segretario Generale pro tempore;
- Il Comitato Direttivo nazionale precongressuale;
- I Comitati locali precongressuali
Il Segretario Generale pro tempore è eletto dal Comitato Nazionale tra i suoi componenti all’atto dell’insediamento; egli presiede i lavori del Comitato ed assume la legale rappresentanza del Sindacato.
Il Comitato Nazionale si insedia all’atto della costituzione del sindacato ed ha il compito di organizzare e convocare il primo congresso nazionale e di coordinare l’attività nazionale in tutti i suoi aspetti organizzativi, amministrativi e di giustizia interna. Svolge le funzioni di TUTTI gli organismi nazionali previsti nel presente Statuto ed adotta i regolamenti precongressuali necessari per l’avvio dell’attività associativa. Esso è composto dai soci che hanno la qualifica di fondatori, ai quali possono aggiungersi successivamente i coordinatori territoriali una volta designati. Durante la fase precongressuale, propedeutica al I° Congresso Nazionale, nell’espletamento delle suddette funzioni, il Comitato Nazionale potrà avvalersi della consulenza/prestazione di figure professionali selezionate con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 del Comitato Nazionale tra personaggi, studi professionali e/o società con riconosciuto prestigio, professionalità autonomia ed indipendenza.
I comitati locali si insediano a partire dal ventesimo giorno successivo dalla costituzione del Sindacato; hanno il compito di organizzare l’avvio dell’attività associativa a livello locale e sono articolati territorialmente sulla base dei regolamenti precongressuali, che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento. I regolamenti stabiliscono anche l’eventuale designazione di coordinatori territoriali le relative modalità.
ART.40 Soci fondatori e successive adesioni
Sono fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
Le modalità per le adesioni successive e la relativa quota associativa sono stabilite dal Comitato Nazionale e valgono fino all’insediamento degli organismi definitivi.